IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visti  gli  articoli  1  e 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, in
base ai quali i veicoli a motore destinati a circolare su strada, con
o senza carrozzeria nonche' i loro rimorchi, ad eccezione dei veicoli
che  si  spostano  su rotaia, debbono essere sottoposti dal Ministero
dei   trasporti,   previa  presentazione  di  domanda  da  parte  del
costruttore  o  del suo legale rappresentante, all'esame del tipo per
la   omologazione  CEE  secondo  prescrizioni  tecniche  emanate  dal
Ministro  dei  trasporti  con  propri  decreti,  in  attuazione delle
direttive  del  Consiglio o della commissione delle Comunita' europee
concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto  l'art.  10 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, con cui viene
conferita   al   Ministro   dei  trasporti  la  facolta'  di  rendere
obbligatorie,   con   propri   decreti,   le   prescrizioni  tecniche
riguardanti  l'approvazione  di singoli dispositivi o la omologazione
di  un  tipo  di  veicolo,  per quanto riguarda uno o piu' requisiti,
prima  che  siano  completate le prescrizioni tecniche necessarie per
procedere alla omologazione CEE dei suddetti veicoli;
Visto l'art. 11 della medesima legge in base al quale le disposizioni
in  essa  contenute  si  applicano  anche ai dispositivi ed a singole
parti dei veicoli;
Visto  il  decreto  ministeriale  del 29 marzo 1974, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni
generali  per  l'omologazione  CEE  dei  veicoli  a motore e dei loro
rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento;
Visto   il   decreto  ministeriale  29  settembre  1977  recante,  in
attuazione  della  direttiva del Consiglio n. 77/538/CEE, norme rela-
tive  alla  omologazione  CEE  dei tipi di luci posteriori nebbia per
veicoli  a  motore  e  relativi  rimorchi  (pubblicato nel supplmento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 9 novembre 1977);
Vista  la  direttiva  della  commissione  n.  89/518/CEE con la quale
vengono   apportate   modifiche  ed  integrazioni  alle  prescrizioni
tecniche  delle direttiva n. 77/538/CEE in materia di luci posteriori
nebbia per veicoli a motore e relativi rimorchi;
Ritenuto  di  dover  corrispondentemente  modificare  ed integrare le
disposizioni  del decreto ministeriale 29 settembre 1977 con il quale
sono state emanate prescrizioni conformi alla direttiva n. 77/538/CEE
in  materia di omologazione CEE in merito alle luci posteriori nebbia
per veicoli a motore e relativi rimorchi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
1.  Dal  1o gennaio 1990 non puo' essere rifiutata l'omologazione CEE
nonche' quella nazionale:
per  un  tipo  di  luce  posteriore  per  nebbia  se esso soddisfa le
prescrizioni contenute nel presente decreto;
per  un tipo di veicolo a motore destinato a circolare su strada, con
o  senza  carrozzeria,  con  almeno  quattro  ruote  ed una velocita'
massima  per  costruzione superiore a 25 km/h e relativi rimorchi, ad
eccezione  dei  veicoli  che si spostano su rotaia, delle trattrici e
macchine  agricole  o forestali nonche' delle macchine operatrici, se
le  luci  posteriori  nebbia  installate  su  di  esso  soddisfano le
prescrizioni contenute nel presente decreto.