IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, in base ai quali i veicoli a motore destinati a circolare su strada, con o senza carrozzeria nonche' i loro rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti dal Ministero dei trasporti, previa presentazione di domanda da parte del costruttore o del suo legale rappresentante, all'esame del tipo per la omologazione CEE secondo prescrizioni tecniche emanate dal Ministro dei trasporti con propri decreti, in attuazione delle direttive del Consiglio o della commissione delle Comunita' europee concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto l'art. 10 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, con cui viene conferita al Ministro dei trasporti la facolta' di rendere obbligatorie, con propri decreti, le prescrizioni tecniche riguardanti l'approvazione di singoli dispositivi o la omologazione di un tipo di veicolo, per quanto riguarda uno o piu' requisiti, prima che siano completate le prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione CEE dei suddetti veicoli; Visto l'art. 11 della medesima legge in base al quale le disposizioni in essa contenute si applicano anche ai dispositivi ed a singole parti dei veicoli; Visto il decreto ministeriale del 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento; Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1977 recante, in attuazione della direttiva del Consiglio n. 77/538/CEE, norme rela- tive alla omologazione CEE dei tipi di luci posteriori nebbia per veicoli a motore e relativi rimorchi (pubblicato nel supplmento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 9 novembre 1977); Vista la direttiva della commissione n. 89/518/CEE con la quale vengono apportate modifiche ed integrazioni alle prescrizioni tecniche delle direttiva n. 77/538/CEE in materia di luci posteriori nebbia per veicoli a motore e relativi rimorchi; Ritenuto di dover corrispondentemente modificare ed integrare le disposizioni del decreto ministeriale 29 settembre 1977 con il quale sono state emanate prescrizioni conformi alla direttiva n. 77/538/CEE in materia di omologazione CEE in merito alle luci posteriori nebbia per veicoli a motore e relativi rimorchi; Decreta: Art. 1. 1. Dal 1o gennaio 1990 non puo' essere rifiutata l'omologazione CEE nonche' quella nazionale: per un tipo di luce posteriore per nebbia se esso soddisfa le prescrizioni contenute nel presente decreto; per un tipo di veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, con almeno quattro ruote ed una velocita' massima per costruzione superiore a 25 km/h e relativi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaia, delle trattrici e macchine agricole o forestali nonche' delle macchine operatrici, se le luci posteriori nebbia installate su di esso soddisfano le prescrizioni contenute nel presente decreto.